Il Regolamento del Senato

Capo XVII

Di alcuni procedimenti speciali

Articolo 139-bis (1) (2) (3)

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni,dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento di lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29,comma 6, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 maggio 1978; testo coordinato con le modificazioni all'articolo 29 approvate dal Senato il 17 novembre 1988.

(2) "1.- Convocazione della Commissione. - Si osservano le disposizioni sulle procedure di convocazione nelle sedi deliberante e redigente. Ciò, del resto, è già espressamente previsto dalla novella regolamentare per la convocazione durante l'aggiornamento dei lavori del Senato.

2. - Presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione. - Come per ogni altro affare ad essa deferito, la Commissione deve farsi carico di informare il Governo del giorno e dell'ora in cui dovrà prendere in esame la richiesta di parere, per dar modo al Ministro competente (o al Sottosegretario da lui delegato) di partecipare alla seduta.

3. - Numero legale. - Per la validità delle sedute nelle quali la Commissione discute e delibera in ordine al parere parlamentare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. - Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza. - Per la partecipazione dei Senatori esterni alla Commissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 31, commi primo e secondo, salva la facoltà della Commissione di avvalersi della norma contenuta nell'articolo 31, comma terzo.

5. - Divieto di abbinamento. - La deliberazione del parere parlamentare non può essere abbinata alla trattazione di altro affare, anche se relativo ad oggetti identici o connessi.

6. - Discussione. -

  1. La discussione è introdotta da una relazione del Presidente ovvero del Senatore da lui incaricato.
  2. Non sono ammissibili questioni pregiudiziali.
  3. Esaurita la discussione generale, la redazione del parere può essere affidata ad un Comitato ristretto; tuttavia la deliberazione sul parere è sempre adottata dalla Commissione plenaria.
  4. Non sono ammessi pareri di minoranza.

7. - Votazioni. - Le votazioni sullo schema di parere nel suo insieme e sulle parti comunque riguardanti la persona del candidato, nonchè sui relativi emendamenti, sono sempre effettuate a scrutinio segreto. Si tratta di applicare alla fattispecie la norma generale di cui all'articolo 113, comma 6, del Regolamento.

8. - Attività istruttoria. - Sono applicabili, per l'acquisizione di elementi informativi e dati conoscitivi, le norme contenute negli articoli 46,133 e 134del Regolamento.

9. - Proroga del termine. - La proroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento, deve essere richiesta per iscritto dal Presidente della Commissione al Presidente del Senato, almeno tre giorni prima della scadenza del termine.

10. - Pubblicità dei lavori. - Il riassunto dei lavori di Commissione concernenti l'esame e la deliberazione dei pareri parlamentari viene redatto e pubblicato a norma dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, e deve contenere soltanto il testo degli atti esaminati o proposti, gli eventuali annunzi e dichiarazioni di voto, nei limiti previsti dall'articolo 109 del Regolamento, e le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e alla deliberazione.

I su esposti princìpi applicativi si riferiscono,esclusivamente, alle richieste di parere sulle nomine dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.14.
Per l'eventuale trattazione degli affari relativi alle comunicazioni del Governo sulle nomine, le proposte e le designazioni di dirigenti diversi dai Presidenti e dai VicePresidenti - trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge - si osservano le norme del Regolamento relative agli atti per i quali le Commissioni non sono tenute a riferire all'Assemblea (articolo 50, commi 1 e 2)". (Istruzione della Giunta per il Regolamento circa l'applicazione dell'articolo 139-bis, deliberata il 13 giugno 1978).

(3) "In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, la 1ª Commissione permanente - in via sperimentale e transitoria - esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento". (Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001).

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